Home Page PrestitiOnline

Legge n. 142 del 19 02 1992 articoli artt. 18 19 20 21 22 23 online


Testo integrale delle condizioni contrattuali dei contratti dei prestiti ex legge n. 142 del 19 Febbraio 1992 articoli artt. 18 19 20 21 22 23 on line


Testo integrale degli artt. 18-23 estratti dalla legge nr. 142 del 19 Febbraio 1992 in materia di contratto di prestito e credito al consumo.
NB: Alla fine di ogni singolo articolo è indicato un collegamento presso il quale è riportato un breve commento al medesimo.

Art. 18 Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purchè stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile.
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:
a) alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purchè previsti contrattualmente nel loro ammontare;
b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;
d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
5. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In particolare, nei casi in cui l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'art. 19.
(commento all'art. 18 legge 142 1992)


Art. 19 Tasso annuo effettivo globale.
1. E' denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.
(commento all'art. 19 legge 142 1992)
Art. 20 Pubblicità. 1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validità.
2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG può essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'art. 19, comma 2, per motivate ragioni tecniche.
(commento all'art. 20 legge 142 1992)


Art. 21 Contratti. 1. I contratti di concessione di credito al consumo devono essere stipulati per iscritto e un esemplare di essi va consegnato contestualmente al consumatore.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i contratti devono indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che concernono l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) la descrizione analitica dei beni o dei servizi che formano l'oggetto del contratto;
b) il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto; l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà al consumatore, nei casi in cui non sia immediato.
4. L'art. 1525 del codice civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
5. In via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente a quello stabilito dal presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della protezione del consumatore, i contratti con cui un ente creditizio o una società finanziaria concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito devono almeno contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonchè le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto. Sono nulli e si considerano non apposti i rinvii agli usi.
6. Il tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti di cui al comma 5 possono essere variati in senso sfavorevole al consumatore purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di applicazione delle variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
8. Nessuna somma può essere addebitata al consumatore od a lui richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
9. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia e copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore;
d) le facoltà di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le può esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalità.
10. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2.
11. I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al consumo possono essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione scritta del cedente al consumatore, da questi ricevuta con almeno quindici giorni di anticipo. Il consumatore conserva comunque la facoltà di fare valere nei confronti del cessionario le eccezioni che poteva fare valere nei confronti del cedente, compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
(commento all'art. 21 legge 142 1992)


Art. 22 Responsabilità sussidiaria del finanziatore. 1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
2. La responsabilità di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai sensi dell'art. 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito.
(commento all'art. 22 legge 142 1992)
Art. 23 Vigilanza e sanzioni. 1. L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo in tutte le forme previste dall'art. 18 è riservato:
a) agli enti creditizi;
b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto.
2. I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato sono abilitati a concedere credito al consumo nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo.
3. Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione, da esercitare nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevedendosi in ogni caso la facoltà di accesso e di ispezione, è demandato:
a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1;
b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui al comma 2.
4. Chiunque esercita la concessione di credito al consumo al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. La condanna comporta la confisca delle cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; alla condanna segue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi o finanziari per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
5. Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cento milioni i finanziatori che: a) non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 3;
b) frazionano artificiosamente un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore di applicazione delle disposizioni della presente sezione, di cui all'art. 18, comma 3.
6. Ciascuna violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.
7. Le sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le attribuzioni di cui al comma 3:
a) con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, in conformità alle procedure stabilite nel terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni;
b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Alle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro trenta giorni dalla data della notificazione, il decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura e spese del trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. (commento all'art. 23 legge 142 1992)



Correlate: varia normativa su finanziamenti e prestiti + raccolta di leggi sui prestiti e finanziamenti

Testo integrale l. n. 142/1992